Precisazioni sulla modalità di determinazione della base di calcolo del 3%

Il calcolo del contributo obbligatorio del 3% dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 11 della legge 59/92 e, per la generalità di esse, sull’intero ammontare dell’utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 904/77.

VERSAMENTO 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

Se la cooperativa, in sede di approvazione di bilancio, dopo la destinazione obbligatoria a riserva legale, delibera di destinare l’utile d’esercizio residuo, o una parte di esso, alla copertura diretta di perdite pregresse, il 3% va calcolato sulla differenza tra l’intero utile di esercizio e la parte del suddetto utile destinata a diretta copertura delle perdite pregresse.

Nel caso in cui l’utile conseguito non sia sufficiente per la copertura delle perdite pregresse, va comunque, calcolato il 3% sull’importo destinato alla riserva legale. Tale modalità di calcolo si applica solo se nel patrimonio netto della cooperativa non esistano da utilizzare, per il fine prima richiamato, riserve a qualsiasi titolo accantonate.

Se la cooperativa, in sede di approvazione di bilancio, delibera di destinare integralmente l’utile di esercizio alle riserve (anche se successivamente o contestualmente si utilizzano tali riserve per la copertura delle perdite pregresse), deve calcolare il contributo del 3% sull’intero utile di esercizio.

IN CASO DI RISTORNO sulla modalità di determinazione della base di calcolo

Le somme destinate ai ristorni, di cui all’articolo 2545-sexies del codice civile, non rientrano ai fini del calcolo del contributo, in quanto considerati componenti negativi del reddito.